Con Motu Proprio Cum iuris canonici del 15 settembre 1917, Benedetto XV istituì la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, promulgato il 27 maggio 1917. Detta Commissione è durata fino all’erezione della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, costituita da Giovanni XXIII, in data 28 marzo 1963, con lo scopo di preparare, alla luce dei decreti del Concilio Vaticano II, la riforma del Codice promulgato da Benedetto XV.
In data 11 luglio 1967, Paolo VI istituì la Pontificia Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, la cui competenza era stata successivamente estesa all’interpretazione dei documenti emanati dalla Santa Sede per l’esecuzione dei Decreti Conciliari (Lettera della Segreteria di Stato N. 134634 del 14 aprile 1969).
Giovanni Paolo II con Motu Proprio Recognito Iuris Canonici Codice del 2 gennaio 1984 istituì la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, il cui compito era di interpretare i canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato il 25 gennaio 1983 e le leggi universali della Chiesa latina. Con l’istituzione di questa Commissione hanno cessato di esistere la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico e la Pontificia Commissione per l’interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II.
Con la Costituzione Apostolica Pastor bonus del 28 giugno 1988, la Commissione è stata trasformata nell’attuale Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con una competenza più ampia ed articolata.
Terminato il lavoro della Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo (istituita da Paolo VI il 10 giugno 1972, e promulgato, il 18 ottobre 1990, il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Giovanni Paolo II ha soppresso la suddetta Commissione, attribuendo – a norma della Cost. Apostolica Pastor bonus, art. 155 – al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il compito di interpretare il medesimo Codice e tutte le leggi comuni delle Chiese Orientali Cattoliche (cfr. Lettera della Segreteria di Stato, N. 278.287/G.N., del 27 febbraio 1991).
Le competenze e le attività del Pontificio Consiglio sono indicate nella Costituzione Apostolica Pastor bonus, artt. 154-158
Tuttavia, nel periodo di venticinque anni trascorso dalla Pastor bonus, il Pontificio Consiglio ha sviluppato una prassi molteplice e ciò ha portato, da un lato, a precisare le predette competenze e, dall’altro, a trovarne alcune nuove.
Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi svolge la propria attività in ambiti diversi:
1. Proposta legislativa al Santo Padre
La proposta legislativa rivolta al Papa in caso di “lacuna legis” oppure di obsolescenza della norma, relativamente al Codice latino e a quello delle Chiese orientali, nonché relativamente alle altre norme della Chiesa universale.
2. Attività di vigilanza e garanzia della applicazione corretta della norma vigente Pastor bonus artt. 156-158
Ciò comporta: a) esame dei testi normativi prodotti dai Dicasteri della Curia per giudicarne la congruità con la normativa universale e la corretta forma giuridica (Pastor bonus art. 156 e cf. Regolamento Generale della Curia Romana art. 106; b) l’esame dei decreti generali delle Conferenze episcopali con lo stesso scopo di cui sopra (Pastor bonus art. 157); c) l’esame delle leggi particolari di vari legislatori inferiori nel caso di domande di congruenza; d) rilevazione e segnalazione alla Autorità competente di eventuali prassi non conformi alle norme vigenti.
3. Funzione interpretativa Pastor bonus artt. 154-155
Il Pontificio Consiglio è competente, innanzitutto per formulare interpretazioni autentiche, confermate dall’autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa (cfr. art. 155), cioè delle leggi che riguardano la Chiesa Latina e delle leggi comuni alle Chiese Orientali Cattoliche.
Quando, però, non si configuri un dubbio di diritto tale da richiedere un’interpretazione autentica, il Pontificio Consiglio può offrire opportuni ed autorevoli chiarimenti circa il significato della norma, seguendo i criteri dell’esegesi riportati nel. can. 17. Questi chiarimenti possono prendere anche la forma di Dichiarazioni o di Note esplicative.
4. Attività di promozione della conoscenza e della pratica del diritto canonico
a. Rapporti con i Vescovi
Nello spirito di servizio proprio di ogni Dicastero della Curia Romana, si svolgono colloqui con Vescovi che, in occasione della visita ad Limina Apostolorum o per altre circostanze, hanno chiesto di incontrare i responsabili del Pontificio Consiglio per uno scambio di idee e di pareri sulla situazione della Chiesa nei rispettivi Paesi e sull’applicazione della legge nelle concrete situazioni ecclesiali. In tali incontri vengono esaminate congiuntamente i seguenti aspetti: a) legislazione particolare affidata dal Codice alle Conferenze episcopali; b) situazione generale della preparazione degli operatori del diritto canonico e possibili interventi a sostegno; c) opportunità della presenza di una associazione di canonisti; d) facilitazione dei contatti con il Pontificio Consiglio e eventuale assistenza alla Conferenza episcopale e ai Vescovi diocesani; e) collaborazione per corsi di aggiornamento rivolti anche all’Episcopato; f) rapporti con la legislazione dello Stato e eventuale costituzione di un’associazione di civilisti.
b. Rapporti con Istituzioni scientifiche e cultori del diritto canonico
Nell’attività promozionale della conoscenza e dell’applicazione della legge canonica, sono curati i rapporti con le Facoltà e gli Istituti di diritto canonico e con le Associazioni di diritto canonico, nonché con altri gruppi di operatori di diritto canonico, e con altri cultori delle scienze giuridiche.
c. Attività scientifiche
Tale attività si esplica in particolare mediante: a) la creazione di una “banca dati” riguardante le discipline canoniche. E più precisamente: i documenti della storia delle due Codificazioni, i documenti delle normative delle Chiese particolari (Conferenze episcopali e Chiese orientali “sui iuris”), i dati relativi alle decisioni del Dicastero e infine i riferimenti bibliografici concernenti la dottrina canonistica (monografie o articoli di riviste); b) l’edizione della Rivista Communicationes, la quale riporta ogni semestre dal 1969 tutte le decisioni normative emanate dalla Santa Sede e pubblica gli atti delle due Commissioni codificatrici. La Rivista risulta, negli ultimi anni, notevolmente incrementata; c) l’organizzazione di Convegni di studio. Ricordiamo quello del 2008 per il 25° anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico e quello del 2010 per il 20° anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
5. Altre attività secondo il mandato speciale del Santo Padre
Il 25 gennaio 2005 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha emanato l’Istruzione Dignitas connubii contenente le norme da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio. L’Istruzione, nelle edizioni in lingua ufficiale latina e nelle principali lingue moderne, è edita dalla Libreria Editrice Vaticana.
In conclusione, la competenza del Dicastero consiste nell’essere garante dell’ortoprassi canonica.