Nota Esplicativa

motu proprio «Vos estis lux mundi»

09 maggio 2019

Concludendo l’incontro tenutosi in Vaticano lo scorso mese di febbraio sulla “Protezione dei Minori nella Chiesa” il Santo Padre diceva: «Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso — che rappresenta già di per sé una mostruosità — tale caso sarà affrontato con la massima serietà … la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti … non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso … Nessun abuso deve mai essere coperto (così come era abitudine nel passato) e sottovalutato, in quanto la copertura degli abusi favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. In particolare bisogna sviluppare un nuovo approccio efficace per la prevenzione in tutte le istituzioni e gli ambienti delle attività ecclesiali».

E nei punti di riflessione che il Papa aveva consegnato ai partecipanti, si affermava: «È necessario che si istituisca, laddove non si è ancora fatto, un organismo di facile accesso per le vittime che vogliono denunciare eventuali delitti».

A breve distanza di tempo sono stati approvati i testi normativi che recepiscono tali propositi. Il 26 marzo sono stati promulgati tre provvedimenti “sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili”: un Motu proprio, una legge, e linee guida per la Curia Romana, la Città del Vaticano, e il Vicariato della Città del Vaticano. Oggi viene pubblicato il Motu proprio “Vos estis lux mundi”, che contiene la nuova normativa per la Chiesa universale.

1. Il testo è composto da un proemio seguito da 19 articoli, divisi in due titoli, il primo contiene le disposizioni generali e il secondo le disposizioni concernenti i vescovi e coloro che sono in diritto a essi equiparati, sia nella Chiesa latina che nelle Chiese orientali. Esso stabilisce la procedura da seguire in tutta la Chiesa quando vengono segnalati fatti che possono configurare delitti contro il sesto comandamento del Decalogo.

Ferma restando la normativa circa i delicta graviora prevista dal motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, di competenza della Congregazione della dottrina della fede, nonché le norme codiciali in materia, Papa Francesco promulga queste nuove norme, «per adottare a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli».

2. La procedura stabilita prende le mosse da segnalazioni concernenti delitti in ambito sessuale commessi da chierici o da membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica (in seguito ivc e sva) (cfr. art. 1 § 1). Si avvia la procedura anche quando vengono segnalate condotte — consistenti in azioni o omissioni — di Superiori (cfr. art. 6), «che interferiscono o tendono ad eludere le indagini, a livello civile o canonico nei confronti di un chierico o di un religioso per uno dei delitti su menzionati». È una norma chiara, e da più parti richiesta, con la quale si vuole evitare che nel futuro si possano ancora verificare coperture di abusi.

Tra i delitti di natura sessuale commessi da chierici o membri di ivc e sva, che entrano nell’ambito di applicazione del Motu proprio, oltre a quelli già previsti da Sacramentorum sanctitatis tutela, si aggiunge quello consistente «nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali» (art. 1, § 1a).

3. Circa il segnalante, si fa ora obbligo a chierici e membri di ivc e sva di segnalare tempestivamente all’Ordinario del luogo, o, nel caso ad agire sia stato un vescovo, alla Santa Sede (cfr. artt. 8, 9), fatti che potrebbero configurare uno dei delitti sopra indicati. «Sono liberati dall’obbligo i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero» (cfr. art. 3 § 1 e can. 1548 § 2).

Oltre a coloro che hanno l’obbligo giuridico di segnalare, tutti possono presentare segnalazione per condotte che potrebbero configurarsi come criminali. Ovviamente, data la gravità della materia e le conseguenze che potrebbero derivare per le persone segnalate, chi segnala deve avere motivi fondati e fornire tutti gli elementi in suo possesso per permettere una adeguata valutazione dei fatti (cfr. art. 3). Per contrastare l’«orrendo crimine dell’abuso dei minori», bisogna che maturi sempre più in tutti la consapevolezza del dovere (morale) di segnalare gli abusi.

4. La segnalazione deve essere inoltrata a uno specifico organismo, per questo viene stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore del Motu proprio (1 giugno 2019), «ogni Diocesi o Eparchia, singolarmente o insieme ad altre Diocesi, deve avviare — se non l’ha già fatto — uno o più sistemi stabili (utilizzando anche la via telematica) e facilmente accessibili al pubblico, per accogliere le segnalazioni; può essere istituito anche un ufficio ad hoc». Per aiutare le diocesi nell’approntare tali sistemi, le Conferenze episcopali, o i Sinodi dei vescovi per le Chiese orientali, possono offrire indicazioni ed orientamenti (cfr. art. 2). Importante è che le persone abbiano facilità di accesso al sistema/ufficio predisposto allo scopo. L’Ordinario che riceve la segnalazione la deve inoltrare all’autorità competente, così come individuata dal Motu proprio (cfr. art. 3). La persona che segnala — la segnalazione di fatti inerenti la materia in questione non costituisce violazione del segreto d’ufficio — «deve essere tutelata onde evitare che subisca ritorsioni o discriminazioni per la sua azione» (per esempio da parte dei superiori). Ovviamente il discorso non vale per coloro che si rendono colpevoli di false denunce (cfr. can. 1390).

5. Come dicevamo, la segnalazione può riguardare anche condotte o fatti commessi da cardinali, patriarchi, vescovi, legati pontifici (per es. nunzi apostolici): in questi casi la normativa stabilita circa la procedura da seguire risulta nuova. La stessa procedura si applica anche a chierici che governano una chiesa particolare o entità ad essa equiparata, sia latina che orientale, e a superiori generali di ivc e sva, e di monasteri sui iuris, quando i fatti denunciati si sono verificati durante munere, cioè durante il periodo in cui hanno esercitato l’ufficio, anche se la segnalazione è fatta quando ormai non ricoprono più l’incarico.

In questi casi la segnalazione viene inoltrata, per l’avvio dell’indagine, dall’autorità che la riceve, per esempio il vescovo diocesano, sia alla Santa Sede che al metropolita della provincia ecclesiastica nella quale ha il domicilio la persona oggetto della segnalazione (cfr. artt. 8 e 9). Il coinvolgimento del metropolita è un’altra novità di “Vos estis lux mundi”. Questa figura canonica è molto antica nella Chiesa e ad essa il Codice di diritto canonico attribuisce già alcuni compiti di vigilanza nell’ambito della provincia ecclesiastica che presiede. Dovendo svolgersi l’indagine in loco, sembra molto opportuna la scelta di attribuire a lui la responsabilità, anche per facilitare l’ascolto delle persone e l’accertamento dei fatti.

L’incarico ufficiale al metropolita viene affidato dal dicastero della Santa Sede competente. «Egli è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interesse. Qualora ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l’integrità dell’indagine è obbligato ad astenersi» (art. 12, § 6). La Santa Sede provvederà ad affidare ad altri l’incarico (cfr. art. 11).

Nella conduzione dell’indagine si prevede che possano essere coinvolti anche laici qualificati, infatti «i vescovi della provincia ecclesiastica, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di persone (chierici, religiosi, laici) qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell’indagine» (art. 13).

Durante il corso dell’indagine — che deve svolgersi in tempi brevi, salvo eccezioni, entro 90 giorni (art. 14 § 1) — il metropolita può proporre «al Dicastero competente l’adozione di misure cautelari appropriate nei confronti dell’indagato» (art. 15), per esempio la temporanea sospensione dall’ufficio.

A conclusione dell’indagine gli atti devono essere trasmessi al Dicastero competente, il quale, a norma del diritto, procederà secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr. art. 17).

6. Riguardo alle persone coinvolte direttamente nella vicenda, «nei confronti di coloro che affermano di essere state offese, viene ribadito chiaramente il dovere che l’Autorità ecclesiastica ha, di accoglierle, ascoltarle, accompagnarle e sempre trattarle con dignità e rispetto» (cfr. art. 5). È anche previsto che «su loro richiesta siano informate, direttamente o tramite i propri rappresentanti legali, dell’esito dell’indagine».

Per le persone indagate viene, invece, riaffermato un principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico, vale a dire «la presunzione d’innocenza», insieme al diritto alla difesa (art. 12).

7. Il testo si conclude con l’affermazione del rispetto per le leggi statali in materia, «infatti le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti» (art. 19). Una sana collaborazione, rispettosa della reciproca autonomia, tra l’ordinamento canonico e quello statale non può che favorire il bene delle persone e la ricerca della verità.

Nel promulgare la legge il Papa «auspica che l’applicazione delle norme si attui in modo pienamente ecclesiale e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell’ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione».

di +Filippo Iannone
Arcivescovo Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi