"§ 1. Il Dicastero per i Testi legislativi promuove e diffonde nella Chiesa la conoscenza e l’accoglienza del Diritto canonico della Chiesa latina e quello delle Chiese orientali e offre l’assistenza per la sua corretta applicazione.
§ 2. Assolve le proprie mansioni al servizio del Romano Pontefice, delle Istituzioni curiali e degli Uffici, dei Vescovi diocesani/eparchiali, delle Conferenze episcopali, delle Strutture gerarchiche orientali e altresì dei Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica di diritto pontificio.
§ 3. Nell’espletamento dei suoi compiti si avvale della collaborazione di canonisti appartenenti a culture diverse e operanti nei diversi continenti." (Praedicate Evangelium, art. 175)
"§ 1. Il Dicastero promuove lo studio del Diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali e di altri testi legislativi organizzando riunioni interdicasteriali, convegni e promuovendo associazioni di canonisti internazionali e nazionali.
§ 2. Il Dicastero pone particolare attenzione alla corretta prassi canonica, cosicché il diritto nella Chiesa sia adeguatamente inteso e correttamente applicato; ugualmente, quando necessario, avverte l’Autorità competente in riferimento al delinearsi di prassi illegittime e offre consigli al riguardo." (Praedicate Evangelium, art. 182)