Nota esplicativa circa il can. 1 CCEO

 

 

Nota explicativa quoad can. 1 CCEO

 

Communicationes 43(2011), 315-316

Da alcuni anni il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, col contributo di un ampio gruppo di Consultori, porta avanti lavori per armonizzare le previsioni normative del CIC e del CCEO, che più immediatamente toccano l’ordinaria attività pastorale, secondo quanto emerso dall’esperienza di questi anni.

Uno degli argomenti esaminati ha riguardato il can. 1 CCEO e, concretamente, la portata che nel suddetto canone e nell’intera disciplina del Codice orientale possiede il termine expresse, questione che in modo ricorrente incide in molteplici situazioni di rilievo pastorale considerate dal CCEO. La Commissione di lavoro del Pontificio Consiglio, ha avviato un approfondito studio sul tema in questione, verificando i contesti in cui i canoni del CCEO usano il termine expresse a proposito dei rapporti tra diverse Chiese sui iuris e cercando di far emergere se il Legislatore intendesse includere in tali situazioni anche la Chiesa latina.

Mentre per altre questioni attualmente in fase di studio questo Pontificio Consiglio intende presentare al Legislatore alcune modifiche legislative, per quanto riguarda invece la rilevanza del termine expresse del can. 1 CCEO, seguendo le proposte della Commissione di lavoro, si è ritenuto sufficiente redigere una Nota esplicativa, che ne dia ufficiale spiegazione, senza, per altro, dover ricorrere a una Interpretazione autentica.

Sul tema in questione non c’è stata in dottrina completa unanimità. Come si sa, nei lavori della Codificazione orientale si è deciso che siano assolutamente tassativi i casi in cui la Chiesa latina rimanga vincolata dalle norme del CCEO («Nuntia» 22, p. 22, cfr. anche ibid. p. 13), il che impone un criterio stretto nel valutare se una norma orientale includa espressamente la Chiesa latina. In tale senso, alcuni autori hanno affermato che la Chiesa latina è inclusa solo quando risulta «esplicitamente» nominata dalle norme del CCEO. La maggioranza degli autori, invece, ritiene che la menzione espressa della Chiesa latina nei canoni può avvenire sia in modo «esplicito» che in modo «implicito», quando ciò emerge ragionevolmente dal contesto in cui è posta la norma. Infatti, il termine expresse si opporrebbe soltanto a tacite, mentre una menzione espressa potrebbe essere fatta sia in modo esplicito sia in modo implicito.

Secondo tale distinzione, che pare ragionevolmente confermata dai provvedimenti normativi del CCEO, oltre ai canoni in cui la Chiesa latina viene «esplicitamente» nominata ci sono anche altri canoni dello stesso Codice in cui essa viene inclusa «implicitamente», se si tiene conto del testo e del contesto della norma, come esige il  can. 1499 CCEO. Occorre, dunque, partire dalle espressioni contenute nella norma da interpretare e dal contesto in cui si pone per concludere se la Chiesa latina risulti in essa implicitamente inclusa o meno. Questo è il caso, per esempio, delle norme del CCEO che riguardano negozi giuridici tra diverse Chiese dell’unica Chiesa cattolica.

Di conseguenza, si deve ritenere che la Chiesa latina è implicitamente inclusa per analogia ogni volta che il CCEO adopera espressamente il termine «Chiesa sui iuris» nel contesto dei rapporti interecclesiali. Si dice «per analogia» tenendo conto che le caratteristiche della Chiesa latina, pur non coincidendo totalmente con quelle della Chiesa sui iuris delineate nei cann. 27 e 28 § 1 del CCEO, risultano tuttavia, a questo riguardo, sostanzialmente somiglianti.

 

Città del Vaticano, 8 dicembre 2011

 

 

 

+ Francesco Coccopalmerio, Presidente

 + Juan Ignacio Arrieta, Segretario