Partecipazione in modo stabile dei Superiori Religiosi alla Conferenza Episcopale

La partecipazione in modo stabile dei Superiori Religiosi alla Conferenza Episcopale

(Communicationes, 29 [1997] 236–238)

Questa risposta è stata data ad una Congregazione che, in occasione della recognitio degli Statuti di una Conferenza Episcopale, ha chiesto al nostro Dicastero chiarimenti circa la partecipazione quasi-permanente di un Superiore Religioso nella Conferenza Episcopale.

[...]

2. La modifica proposta non è coerente con la storia e la natura delle Conferenze episcopali. L’attuale proposta di partecipazione generale e quasi–permanente di coloro che non sono né Vescovi né equiparati ai Vescovi diocesani chiaramente contrasta con l’intento del Concilio Vaticano II e del Legislatore.

La struttura attuale della Conferenza episcopale è radicata nell’insegnamento del Concilio Vaticano II. Nel 1964, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentiumtrattò delle Conferenze episcopali nel contesto della collegialità dei Vescovi: « Simili ratione Coetus Episcopales hodie multiplicem atque fecundam opem conferre possunt, ut collegialis affectus ad concretam applicationem perducatur » (n. 23).

L’anno seguente, la nozione conciliare di Conferenza episcopale venne approfondita nel Decreto sull’Ufficio Pastorale dei Vescovi, Christus Dominus (nn. 37 e 38). Sia il Decreto Christus Dominus che la Costituzione Lumen Gentium trattano delle Conferenze episcopali nel contesto della cooperazione fra i Vescovi diocesani. Coerentemente a questa visione delle Conferenze, il Concilio determinò che: « Omnes Ordinarii locorum cuiuscumque ritus, Vicariis Generalibus exceptis, Coadiutores, Auxiliares aliique Episcopi titulares peculiari munere vel ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum Conferentiis demandato fungentes ad Episcoporum Conferentiam pertinent » (Decr. Christus Dominus, n. 38, 2).

La normativa di questo Decreto conciliare circa la partecipazione alle riunioni delle Conferenze episcopali fu oggetto di una interpretazione da parte della Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis nel 1970. La Commissione determinò che: « Cum Conferentiae Episcopales sint coetus episcoporum, eaedem ex episcopis et viris ecclesiasticis in iure ipsis aequiparatis tantum constant, iuxta praescriptum Decreti de pastorali episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 38,2: alii vero, presbyteri, religiosi et laici invitari possint a Conferentia Episcopali, ad normam statutorum, singulis tamen in rebus et causis et cum voto consultivo tantum » (ASS. 62 [1970] p. 793).

La nozione di Conferenza episcopale nel Codex Iuris Canonici (1983) trova il proprio fondamento nell’insegnamento conciliare. Infatti, come fu già stabilito in Lumen Gentium e Christus Dominus, il can. 447 del CIC definisce la Conferenza episcopale come un « coetus episcoporum ». Similmente, il canone 450, seguendo i criteri già stabiliti dal Concilio, determina tassativamente coloro che possono essere membri de iure delle Conferenze: Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiare munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes...

3. L’iter di formazione del can. 450 indica che i criteri determinati per stabilire i membri di diritto e quelli specificamente invitati alla Conferenza furono discussi e scelti con accurata attenzione e precisione.

Durante il lavoro di preparazione della nuova legislazione canonica, la citata interpretazione della Commissio Pontificia fu certamente tenuta presente dal Coetus studiorum, « De Populo Dei », nel 1980, nella quinta sessione. Infatti si legge nel relativo verbale: « Si discute sulla proposta di un Organo consultivo se sia il caso di invitare con voto solamente consultivo sacerdoti, religiosi e laici per lo studio di alcuni problemi particolari. Non viene accettata la proposta » (Communicationes12 [1980] p. 267).

Nonostante l’assenza di ulteriori spiegazioni, si può dedurre che per avere il CIC applicato la normativa del Concilio in merito, è evidente che la Commissione Codificatrice, nei suoi lavori, e successivamente il Legislatore, nel rivedere ed approvare il progetto, avevano un criterio ed una « mens » concordante con quella della Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis, la cui interpretazione era stata approvata dal Romano Pontefice il 30 ottobre 1970. L’edizione del « Codex Iuris Canonici fontibus auctus », pubblicato nel 1989, riporta detta interpretazione come una delle fonti per il canone 450. Essa continua ad essere punto di riferimento necessario per una corretta interpretazione del canone 450.

4. Come rilevato nell’appunto di codesta Congregazione, la modifica proposta non è necessaria neanche in seguito all’Esortazione post–sinodale « Vita Consecrata » del 24 marzo 1996 (AAS 88 [1996] p. 423). L’Esortazione sottolinea l’importanza di un rapporto fra i delegati delle Conferenze dei Superiori religiosi e le assemblee delle Conferenze episcopali, ma la frase, « secondo modalità da determinare » non obbliga a stabilire che i delegati religiosi debbano essere invitati apartecipare permanentemente ai lavori dell’assemblea. L’Esortazione, inoltre, non ha introdotto alcuna esplicita modifica della normativa codiciale; ciò che, del resto, non poteva avvenire, vista la natura giuridica di una Esortazione che non è un atto pontificio di carattere legislativo. Essa va quindi letta e interpretata nel contesto della legislazione universale vigente nella Chiesa.

È certamente importante coltivare i rapporti fra la Conferenza episcopale e le unioni di Superiori religiosi, ma ciò deve avvenire, per quanto riguarda le riunioni della Conferenza, entro i limiti già chiaramente determinati dalla natura stessa della Conferenza episcopale come voluta dal Concilio Vaticano II e dal diritto vigente (singulis tamen in rebus et causis et cum voto consultivo tantum).

Città del Vaticano, 30 novembre 1996.

+ Julian Herranz, Arcivescovo tit. di Vertara, Presidente

+ Bruno Bertagna, Vescovo tit. di Drivasto, Segretario