Con Motu Proprio Cum iuris canonici del 15 settembre 1917, Benedetto XV istituì la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, promulgato il 27 maggio 1917. Questa Commissione è durata fino all’erezione della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, costituita da Giovanni XXIII il 28 marzo 1963, al fine di preparare, alla luce dei decreti del Concilio Vaticano II, la riforma del Codice promulgato da Benedetto XV.
L’11 luglio 1967 Paolo VI istituì la Pontificia Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, la cui competenza era stata successivamente estesa all’interpretazione dei documenti emanati dalla Santa Sede per l’esecuzione dei Decreti Conciliari (Lettera della Segreteria di Stato N. 134634 del 14 aprile 1969).
Giovanni Paolo II con Motu Proprio Recognito Iuris Canonici Codice del 2 gennaio 1984 istituì la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, il cui compito era di interpretare i canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato il 25 gennaio 1983 e le leggi universali della Chiesa latina. Con l’istituzione di questa Commissione hanno cessato di esistere la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico e la Pontificia Commissione per l’interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II.
Con la Costituzione Apostolica Pastor bonus del 28 giugno 1988, la Commissione è stata trasformata nel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con una competenza più ampia ed articolata.
Terminato il lavoro della Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo (istituita da Paolo VI il 10 giugno 1972, e promulgato, il 18 ottobre 1990, il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Giovanni Paolo II ha soppresso la suddetta Commissione, attribuendo – a norma della Cost. Apostolica Pastor bonus, art. 155 – al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il compito di interpretare il medesimo Codice e tutte le leggi comuni delle Chiese Orientali Cattoliche (cfr. Lettera della Segreteria di Stato, N. 278.287/G.N., del 27 febbraio 1991).
Con la Cost. Ap. Praedicate Evangelium, promulgata il 5 giugno 2022, che ha abrogato la precedente Pastor Bonus, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è diventato Dicastero per i Testi Legislativi, e le sue funzioni e competenze sono definiti dagli artt. 175-182.
Il Dicastero per i Testi legislativi svolge la propria attività in ambiti diversi:
1. Promozione del Diritto canonico e assistenza per la sua retta applicazione
Innanzitutto, al Dicastero compete la promozione e la diffusione nella Chiesa della conoscenza e dell’accoglienza del Diritto canonico, della Chiesa latina e delle Chiese orientali, offrendo assistenza per la sua corretta applicazione (art. 175 §1). È al servizio del Romano Pontefice, delle Istituzioni curiali e degli Uffici, dei Vescovi diocesani/eparchiali, delle Conferenze episcopali, delle Strutture gerarchiche orientali e altresì dei Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica di diritto pontificio (art. 175 §2) e si avvale della collaborazione di canonisti appartenenti a culture diverse e operanti nei diversi continenti (art. 175 §3).
L’attività di promozione del Diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali è svolta anche mediante l’organizzazione di riunioni interdicasteriali, di convegni e promuovendo associazioni di canonisti internazionali e nazionali (art. 182 § 1).
Un altro particolare compito affidato al Dicastero è quello della vigilanza sulla corretta prassi canonica, affinché il diritto nella Chiesa sia da tutti adeguatamente inteso e correttamente applicato; se necessario, compete al Dicastero segnalare all’Autorità competente il delinearsi di prassi illegittime e consigliare possibili soluzioni (art. 182 §2).
2. Interpretazione
È competenza del Dicastero la formulazione di interpretazioni autentiche, confermate dall’autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa (art. 176), cioè delle leggi che riguardano la Chiesa Latina e delle leggi comuni alle Chiese Orientali Cattoliche: per le questioni di maggiore importanza il Dicastero, prima di formulare un’interpretazione autentica, si avvale del confronto con le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia Romana competenti circa le singole materie prese in esame.
Quando si configura un dubbio di diritto tale da non richiedere un’interpretazione autentica, il Dicastero può offrire opportuni e autorevoli chiarimenti, tramite dichiarazioni o note esplicative, circa il significato delle norme (art. 176), seguendo i criteri previsti dall’ordinamento canonico.
3. Proposta legislativa al Santo Padre
Il Dicastero, studiando la legislazione vigente della Chiesa latina e delle Chiese orientali, esamina l’eventuale presenza di lacunae legis, anche in base alle sollecitazioni che pervengono dalla prassi ecclesiale e presenta al Romano Pontefice proposte adeguate per il loro superamento. Nel caso si manifesti la necessità di modificare o aggiornare la normativa vigente, suggerisce emendamenti, assicurando l’armonia e l’efficacia del diritto (art. 178).
4. Collaborazione con i Dicasteri della Curia Romana e con altre istituzioni
Il Dicastero è chiamato ad assistere, in virtù della propria competenza, i Dicasteri della Curia Romana e le diverse istituzioni curiali nella preparazione di decreti generali esecutivi, istruzioni e altri testi di carattere normativo, affinché sia garantita la conformità alle prescrizioni della legge universale vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica (art. 179). Esamina altresì i decreti generali emessi dai Concili plenari o dalle Conferenze episcopali e dalle Strutture gerarchiche orientali che vengono sottoposti a questo Dicastero da parte del Dicastero competente a concedere la recognitio, per essere esaminati sotto l’aspetto giuridico (art. 180). Su richiesta degli interessati, determina se le leggi e i decreti generali emessi dai legislatori inferiori al Romano Pontefice siano conformi alla legge universale della Chiesa (art. 181).
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali LA: cann. 1-409; cann. 410-1006; cann. 1007-1546 |