Il Lavoro del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per armonizzare alcune norme del CIC e del CCEO. Note sul Motu proprio «De concordia inter Codices»

di Francesco Card. Coccopalmerio

 

L’immigrazione nei Paesi di tradizione latina negli ultimi anni di tanti cristiani orientali ha portato con sé alcune problematiche pastorali che richiedevano l’adozione di una disciplina concorde in varie attività pastorali, frequenti nella vita della Chiesa.

Nel 2007 papa Benedetto XVI ha incaricato il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di studiare una possibile di armonizzazione delle discipline del CIC e del CCEO per offrire – come detto – una prassi pastorale concorde. Nel 2016 è stato pubblicato il m.p. De Concordia inter Codices che apporta alcune modifiche al CIC per armonizzarlo con il CCEO.

La Commissione di studio, costituita dal nostro Dicastero, ha identificato 13 questioni che richiedevano un adeguamento normativo per corrispondere alla prassi pastorale. Però, come si vedrà, non tutte sono state accolte nel summenzionato motu proprio.

Queste questioni riguardano i sacramenti del battesimo e del matrimonio, il passaggio a un’altra Chiesa sui iuris, la rilevanza del can. 1 CCEO per la Chiesa latina e la designazione del parroco per gli orientali cattolici negli Stati Uniti d’America.

 

a)     Nota esplicativa al can. 1 CCEO

 

La cura pastorale di tanti fedeli orientali cattolici emigrati nei paesi occidentali, ha spinto la Chiesa latina e le altre Chiese orientali cattoliche a una più stretta collaborazione. Questo fatto ha comportato, nell’ambito pastorale e canonico, la domanda se le norme del CCEO sui rapporti interecclesiali riguardano anche la Chiesa latina.

Per dare una risposta a tale domanda si è preparata una “Nota esplicativa” sul can. 1 CCEO, che è stata pubblicata in Communicationes[1].

Nella conclusione di tale nota, così si legge: «… pare ragionevolmente confermata dai provvedimenti normativi del CCEO, che, oltre ai canoni in cui la Chiesa latina viene “esplicitamente” nominata, ci sono anche altri canoni dello stesso Codice in cui essa viene inclusa “implicitamente”, se si tiene conto del testo e del contesto della norma, come esige il  can. 1499 CCEO… Di conseguenza, si deve ritenere che la Chiesa latina è implicitamente inclusa per analogia ogni volta che il CCEO adopera espressamente il termine “Chiesa sui iuris” nel contesto dei rapporti interecclesiali. Si dice “per analogia” tenendo conto che le caratteristiche della Chiesa latina pur non coincidendo totalmente con quelle della Chiesa sui iuris delineate nei cann. 27 e 28 § 1 del CCEO risultano tuttavia, a questo riguardo, sostanzialmente somiglianti».

 

b)     Il battesimo e l’ascrizione alla Chiesa cattolica

 

I due Codici adottavano norme diverse riguardo all’amministrazione del battesimo ai figli di genitori non cattolici.

Secondo il vecchio can. 868 § 1 CIC il parroco latino non poteva battezzare lecitamente il figlio di due ortodossi, perché il bambino difficilmente sarebbe stato educato nella fede cattolica. Invece, secondo il can. 681 § 5 CCEO il parroco orientale può impartire lecitamente un tale battesimo.

Per facilitare l’agire pastorale dei parroci latini, è stato deciso di introdurre nel summenzionato canone latino un nuovo § 3 che riprende la disposizione del § 5 canone orientale.

Dalla disposizione del can. 29 § 1 CCEO emerge il fatto che, se il figlio nato nel matrimonio misto è battezzato nella Chiesa ortodossa, viene ascritto nella Chiesa sui iuris del genitore cattolico.

Nel corrispondente can. 111 CIC non esisteva una tale disposizione. È stato deciso di introdurre nel canone latino un nuovo paragrafo 2 nel quale viene stabilita l’ascrizione di tale battezzato nella Chiesa del genitore cattolico.

Il CCEO richiede che venga annotata nel Registro dei battesimi della parrocchia l’ascrizione a una Chiesa sui iuris del figlio di due orientali cattolici battezzato nella Chiesa latina (cf. can. 37).

Il CIC prevedeva soltanto l’annotazione del cambiamento del rito (cf. can. 535 § 2).

Per armonizzare la disciplina dei due Codici è stato stabilito di introdurre nel paragrafo 2 del can. 535 CIC l’obbligo di annotare anche l’ascrizione, così che i parroci latini siano obbligati ad annotare l’ascrizione a una Chiesa sui iuris nel summenzionato Registro.

Nei cann. 36 e 37 il CCEO ha stabilito una procedura da osservare nel caso del passaggio a un’altra Chiesa sui iuris o del ritorno alla Chiesa di origine.

Il can. 112 CIC, che stabiliva la disciplina sulla validità del passaggio a un’altra Chiesa rituale sui iuris, non prevedeva alcuna procedura sul modo nel quale si doveva fare il passaggio o il ritorno.

È stato deciso di introdurre nel can. 112 CIC un paragrafo 3 nel quale si accolgono le disposizioni dei cann. 36 e 37 CCEO.

Il can. 32 CCEO dispone una norma circa il valido passaggio di un fedele cattolico a un’altra Chiesa sui iuris, con il consenso della Sede Apostolica oppure con il consenso presunto quando i due Vescovi eparchiali che hanno la giurisdizione sullo stesso territorio acconsentono per iscritto.

Il can. 112 § 1, 1° CIC prevedeva che il fedele latino poteva passare a un’altra Chiesa rituale sui iuris con la licenza della Sede Apostolica, però non fa alcun riferimento a una presunta licenza della Sede Apostolica quando i due Vescovi interessati manifestano l’accordo per iscritto.

Come sapete, questa mancanza è stata colmata con il Rescriptum ex audientia del 26 novembre 1992[2], che prevede la presunzione della licenza, nel caso in cui esiste nel territorio un’eparchia orientale alla quale il fedele latino vuole iscriversi, se i due Vescovi acconsentono per iscritto.

Questo rescritto ha sollevato subito il dubbio se il passaggio di un fedele orientale alla Chiesa latina rientrasse nella disposizione del can. 32 CCEO sul consenso presunto. Si è deciso di non apportare alcuna modifica al can. 32 CCEO, perché secondo la summenzionata Nota esplicativa sul can. 1 CCEO si considera consenso presunto anche nel caso del fedele orientale che vuole passare alla Chiesa latina, purché i due Vescovi (latino e orientale) che hanno giurisdizione sullo stesso territorio acconsentano per iscritto.

Il can. 35 CCEO stabilisce una norma per il passaggio di un fedele acattolico nella Chiesa cattolica, però tra i canonisti non è molto chiaro se la norma sia per la validità o liceità.

Si è proposto di introdurre nel can. 35 le parole ipso iure prima della parola ascribantur e di cambiare la parola ascribantur con la parola ascribuntur per stabilire in modo chiaro che il fedele che passa alla Chiesa cattolica sarà ascritto automaticamente alla Chiesa sui iuris più prossima per il rito alla sua Chiesa di provenienza. Lo studio di questo canone è ancora in corso.

 

c)     L’assistenza al matrimonio

 

Nel can. 833 CCEO è previsto che il Gerarca del luogo può conferire la facoltà a qualsiasi sacerdote cattolico di benedire il matrimonio di due ortodossi.

Nel CIC non esiste una tale norma, per cui, per avere un’unica disciplina nella stessa materia, è stato stabilito di introdurre nel can. 1116 CIC un paragrafo 3, ispirato dal can. 833 CCEO, che preveda per il sacerdote la facoltà di benedire il matrimonio di due ortodossi.

Il testo del can. 1109 CIC non era molto chiaro sulla competenza del parroco latino di assistere al matrimonio di due orientali cattolici, anche se sono suoi sudditi, perché nessuno di loro appartiene alla Chiesa latina. Invece, il testo del can. 829 § 1 CCEO è molto chiaro su tale competenza.

Perché la disposizione del can. 1109 CIC sia chiara sulla competenza del parroco latino nel caso summenzionato, è stato deciso di riformulare più chiaramente il testo dello stesso canone.

Dopo l’entrata in vigore del CCEO è sorto il dubbio sulla validità del matrimonio tra una parte latina e l’altra orientale celebrato con l’assistenza del diacono latino previsto dalla delega di cui al can. 1108 CIC.

Nella disciplina del CIC può assistere al matrimonio non solo il sacerdote ma anche il diacono e il laico che ha ricevuto la delega secondo il diritto. Invece, nella disciplina del CCEO, può assistere e benedire soltanto il sacerdote che ha la facoltà secondo il diritto.

Dato che la tradizione, la teologia e anche la disciplina orientale richiede per la validità dei matrimoni l’assistenza e la benedizione del solo sacerdote – infatti, l’assistenza e la benedizioni da parte dei diaconi o dei laici sarebbe inconcepibile – è stato deciso: di introdurre un paragrafo 3 al can. 1108 CIC sulla validità dell’assistenza del solo sacerdote; di introdurre nel paragrafo 1 del can. 1112 CIC la clausola “firma § 3 can. 1108” per richiamare la nuova indicazione; di modificare nel paragrafo 1 del can. 1127 CIC l’espressione “ministri sacri” con “sacerdoti”; di introdurre alla fine del paragrafo 1 del can. 1111 CIC la clausola “firma tamen § 3 can. 1108”.

 

d)     La celebrazione del matrimonio sotto condizione

 

Si è studiato la possibilità di armonizzare la discrepante disciplina dei due Codici riguardo al matrimonio celebrato sotto condizione (cf. cann. 1102 CIC e 826 CCEO), in modo particolare nei matrimoni celebrati tra una parte latina e un’altra orientale.

Pero, viste le diverse tradizioni, la complessità della questione e i diversi pareri degli autori nella materia, si è ritenuto opportuno di non toccare la summenzionata disciplina.

 

e)     La dispensa dalla forma canonica

 

Il can. 835 CCEO riserva la dispensa dalla forma canonica del matrimonio alla Sede Apostolica o al Patriarca, invece il can. 1127 § 2 CIC stabilisce che, se gravi difficoltà si oppongono all’osservanza della forma canonica, l’Ordinario del luogo della parte cattolica può dispensare da essa nei singoli casi.

Poiché per tanti fedeli orientali che vivono fuori del territorio della propria Chiesa patriarcale è difficile rivolgersi alla Sede Apostolica o al proprio Patriarca per chiedere tale dispensa, si è pensato di agevolare le possibilità dei fedeli introducendo nel canone orientale la facoltà del Nunzio o del Gerarca/Ordinario del luogo di concedere tale dispensa.

Alla fine, tenendo presente la sensibilità degli orientali verso la propria tradizione sulla forma di celebrazione del matrimonio, si è deciso di non modificare il canone in oggetto.

 

f)      La designazione del parroco per i fedeli cattolici orientali negli USA

 

Nel 1955, la Congregazione per le Chiese Orientali ha introdotto negli Stati Uniti d’America una prassi che, dopo l’entrata in vigore del CCEO, era contraria alla disposizione del can. 916 § 4 CCEO.

Questa prassi riguardava la designazione del parroco per i fedeli cattolici orientali, cosicché, nel caso di mancanza del parroco proprio per i fedeli orientali, questi erano affidati automaticamente al parroco latino[3].

Alcuni canonisti ci hanno fatto notare che tale prassi è ancora in vigore in alcuni luoghi.

Nel 2012 il Pontifico Consiglio per i Testi Legislativi, dopo un adeguato studio, ha inviato alla Conferenza Episcopale degli USA una lettera[4] preparata insieme alla Congregazione per le Chiese Orientali, nella quale si comunicava che la prassi è contraria alla norma in vigore e che per la designazione dei parroci per i fedeli cattolici orientali si deve osservare la disposizione del can. 916 § 4 CCEO.

 

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[1] Communicationes XLIII (2011) 315.

[2] Cf. Segreteria di Stato, Rescriptum ex audientia 26 november 1992, AAS 85 (1993) 81.

[3] Cf. Congregazione per le Chiese Orientali, Lettera Prot. N. 803/48 del 30 maggio 1955.

[4] Cf. PCTL, Prot. N. 13533/2012 del 23 febbraio 2012, Communicationes XLIV (2012) 36-37.

 

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